Art. 2.
(Bacino speciale integrato della laguna di Venezia).

      1. È istituito, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il bacino speciale integrato della laguna di Venezia comprendente la laguna stessa e il relativo bacino scolante.
      2. Il Comitato di cui all'articolo 3 individua la perimetrazione del bacino, avvalendosi dell'ufficio di piano di cui all'articolo 4, e approva il relativo piano di riequilibrio idromorfologico e di risanamento.
      3. Il piano di bacino è elaborato dall'ufficio di piano di cui all'articolo 4, in collaborazione con la regione.